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Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n. 22050:
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, previsto dall'art. 18 l. n. 300 del 1970, rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; detto importo minimo è dovuto anche quando la reintegra intervenga a meno di 5 mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria.