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Cass. civ., sez. VI Lav., 16 ottobre 2014, n. 21888:
In materia di assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto per beneficiare dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 13 legge n. 118/1971, come novellato dall'art. 1, comma 35, legge n. 247/2007, costituisce elemento costitutivo del diritto all'assegno. Pertanto la prova di tale requisito non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.