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Cass. civ., sez. VI lav., 14 ottobre 2014, n. 21700:
In tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, l'art. 42, comma 3 d.l. n. 269/2003 (disposizioni in materia di invalidità civile), convertito in legge n. 326/2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Di conseguenza il termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2014.