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Cass. Civ., sez. lav., 10 ottobre 2014, n. 21497:
Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo il legislatore ha voluto predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di categorie di lavoratori esplicanti la loro attività nel settore dello spettacolo e in relazione ai quali non sempre è possibile distinguere se l'attività dai medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, e senza, quindi, che sia necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata, dell'attività prestata.