L’intervenuta sanatoria della posizione tributaria con il versamento, da parte di un terzo soggetto, dell’imposta evasa, fa venir meno la ragion d’essere del provvedimento di sequestro preventivo, a carico dei soggetti indagati per il reato di cui all’art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Difatti, il pagamento della somma dovuta elimina l’indebito vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa, giustificando la revoca della relativa misura ablativa anche se il pagamento non provenga dall’obbligato principale. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione penale con sentenza 21 ottobre 2014, n. 43811.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA