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Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 43308
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di una notificazione giudiziaria, e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria