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Cass. civ., sez. Lav., 7 ottobre 2014, n. 21245
Gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui all'art. 3, comma 1 n. 21 d.lg. C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708, come sostituito dal d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'inps dei contributi S.s.n., di malattia e Gescal.