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Cass. civ., sez. Lav., 30 settembre 2014, n. 20599
In tema di interpretazione dei contratti, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi, nell'attività di ermeneutica negoziale, all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, collocandolo, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti; il criterio di interpretazione letterale è dunque quello prioritario laddove il significato letterale delle parole, secondo la loro connessione, si presenti esaustivo nel disvelare l'effettiva volontà dei contraenti