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La retribuzione contributiva non è sempre ed in ogni caso quella spettante al lavoratore: non essendo dubitabile che i contratti collettivi aziendali possano derogare "in peius" quelli nazionali, può accadere che la retribuzione corrisposta e spettante in forza di contratto aziendale sia inferiore a quella determinata dal contratto collettiva nazionale; in tal caso però la retribuzione contributiva non è quella spettante al lavoratore, ma quella superiore (e non spettante) prevista dal contratto nazionale.