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Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5 comma 5 d.l. n. 726/84, convertito in legge n. 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.