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Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), detta, il principio che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Inoltre l’articolo 58, comma 2, del CAD prescrive, anche allo scopo di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongano, sulla base delle linee guida redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. In attuazione delle suddette disposizioni normative, l’Istituto, con determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 18 luglio 2014, ha adottato la presente convenzione quadro.