“Il lavoratore che si assuma essere stato danneggiato dalla dequalificazione professionale, con il successivo svolgimento di una domanda di risarcimento del danno subito, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza (del danno) e del nesso di causalità intercorrente con l'inadempimento del datore di lavoro, quale presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione equitativa, non potendo porsi tale tipologia di danno quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo , incombendo sul lavoratore fornire la prova del fatto (art. 2697 c.c.)” Questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 20473 del 29 Settembre 2014 .
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA