A mente del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Dunque, per l'integrazione del reato, da una parte è necessario che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi, dall'altra è necessario che le fatture, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA