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Nelle imprese di notevoli dimensioni non sono delegabili gli obblighi inerenti la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (il c.d. Rspp), imposti dalla disciplina dettata dal d.lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro). Questa la decisione della Corte di Cassazione penale , sezione IV n. 38100 del 17 Settembre 2014.