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Per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico poi privatizzati che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla legge 20 febbraio 1958 n. 55, per effetto dell'1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41) è stato definitivamente abolito il regime perequativo delle pensioni c.d. dello "aggancio al pari grado in servizio" (conosciuto anche come "clausola-oro"), che non é stato più ripristinato. Pertanto, su tale assetto normativo - considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1985 - non ha spiegato alcuna efficacia la normativa con la quale sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, contenuta nella legge 30 luglio 1990 n. 218 e nel d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357. Questa la decisine della Corte di Cassazione civile, sez. lav., del 22-09-2014, n. 19928.