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Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere tutti gli elementi che lo contraddistinguono: i comportamenti di carattere vessatorio, la conseguenza dell'evento lesivo della salute o della dignità del dipendente e l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 19782 del 19 Settembre 2014 .
IL CASO
IL COMMENTO
Mobbing nel rapporto di lavoro
Onere della prova ed art. 2697 c.c.
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA