Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono essere assoggettati a sanzioni amministrative qualora omettono l’invio ovvero presentano tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d’imposta. Dette sanzioni, sono irrogate a prescindere da quelle previste nei confronti del contribuente o del sostituto d’imposta che ha conferito l’incarico.
Controversa, invece, l'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’art. 12 DLgs.472/97. Infatti, partendo dal presupposto che si tratta di violazioni formali sanzionabili, si rileva che: