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La ripetizione di somme erogate dall'Inail in esecuzione di una sentenza successivamente riformata non si inquadra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., né è disciplinata dalla normativa speciale prevista per gli indebiti previdenziali, perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza. Questo il contenuto della sentenza n. 19496 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro pubblicata il 16 settembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA