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L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore), che si rivolga ad altro soggetto (somministratore),ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, mentre il precedente art. 1, comma 3, prevedeva che un tale tipo di contratto può essere concluso a termine o a tempo indeterminato, con la specificazione che per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione dell'utilizzatore.