Pur essendo la dichiarazione un documento non negoziale e quindi emendabile, la modifica non deve essere tale da stravolgerne la sua qualificazione iniziale. Questo il caso in commento, in cui la scelta esercitata dal contribuente tra il regime di esigibilità immediata dell’imposta e quello di esigibilità differita, sottende una volontà negoziale, non modificabile con la mera dichiarazione integrativa. Lo ha sancito la Corte di cassazione divile, sezione tributaria con la sentenza n. 18757 del 5 settembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA