Remissione in bonis entro il 30 settembre

Remissione in bonis entro il 30 settembre

La Circolare del Giorno n. 170 del 12.09.2014

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Data: 12/09/2014
Tipologia: Approfondimento


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Entro il 30 settembre 2014, i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".

Il ricorso all'istituto comporta:

  • l'invio della comunicazione omessa o l'effettuazione dell'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso;
  • il versamento contestuale, con modello F24, di una sanzione pari a € 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili).

Indice prodotto

  1. L'istituto della "remissione in bonis"
  2. Le violazioni sanabili
  3. Le violazioni non sanabili
  4. Remissione in bonis omessa opzione regime di tassazione per trasparenza
  5. Remissione in bonis omessa opzione consolidato fiscale
  6. Remissione in bonis omesso invio modello Eas
  7. Remissione in bonis omessa opzione regime Iva di gruppo
  8. Remissione in bonis omessa opzione determinazione base imponibile Irap in base al metodo da bilancio
  9. Remissione in bonis omessa opzione "tonnage tax"
  10. Remissione in bonis 5 per mille

 



SKU FT-23667 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2014