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Non si deve procedere nei confronti di un Comandante di una stazione dei Carabinieri, per il reato di omessa esecuzione di un incarico; nel caso in esame il militare aveva omesso di consegnare all’ufficio del Sindaco, entro il termine previsto dall’art. 927 c.c., una somma in contanti rinvenuta da una cittadina e custodita momentaneamente presso la cassaforte della caserma. Il reato di omissione di un incarico si verifica solo in presenza dei seguenti requisiti che devono tutti coesistere; a) la particolare qualificazione soggettiva di colui che conferisce l'incarico, da identificare in un soggetto gerarchicamente sovraordinato o, comunque, in un soggetto cui l'ordinamento militare attribuisce tale potere; b) la qualità del soggetto destinatario dell'incarico («comandante di una forza militare»); c) il contesto funzionale cui inerisce il conferimento dell'incarico che deve riguardare l'impiego di uomini e mezzi militari in vista dell'assolvimento di compiti e del perseguimento di fini di natura militare; d) la natura individuale e formale dell'incarico conferito al comandante dalla competente autorità militare; e) la stretta correlazione eziologica tra fonte dell'incarico, suo contenuto e inadempimento.