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In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 va interpretato nel senso che l'accertamento, su cui la pretesa creditoria si incardina, non è solo quello emesso dall'ente previdenziale, ma anche dall'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che laddove questo sia impugnato, è preclusa la possibilità di riscuotere il credito contributivo. Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione civile sezione lavoro, nella sentenza n. 8379 del 4 aprile 2014.