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La presenza del lavoratore nell'organizzazione aziendale impone all'imprenditore l'obbligo delle ferie non quale compenso, ma come vincolo cogente inderogabile a tutela della salute e della personalità del lavoratore. La questione della possibilità di sospendere il periodo di comporto per la fruizione di ferie già maturate eventualmente durante il periodo di malattia, va risolta nel senso dell'insussistenza di un principio di automatico prolungamento del periodo di comporto, salva la facoltà, per il lavoratore, di chiederne la sospensione prima della scadenza ed il potere di scelta riservato al datore di lavoro dall’art. 2109 c.c.