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il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. prot. 40/0028096 del 25 luglio 2014 – ha chiarito che, poiché l’incentivo previsto dall' art 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012 costituisce un regime di aiuti in fav art. lavori svantaggiati, è possibile continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le aree indicate nella Carta, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta. Pertanto è ripristinata, con circ. Inps, n. 6319 del 27 luglio 2014, la possibilità di riconoscere l’incentivo anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014