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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato alla Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) interpello, chiedendo quale sia la corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. La commissione, con interpello n. 10 dell’11 luglio 2014, ha risposto: Con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l' accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 intende riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.