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Non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui, impugnato da parte del lavoratore un licenziamento collettivo o una procedura di mobilità anche sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta e posta in dubbio, da parte sua, anche la rituale osservanza del procedimento di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - e, in particolare, l'esecuzione delle previste preventive comunicazioni scritte ai sindacati da parte del datore di lavoro - il giudice dichiari l'inefficacia del licenziamento per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei lavoratori di licenziare, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della legge citata per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma 9, (sulla comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta), essendo da escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima.