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In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.