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L'art. 54 del C.C.N.L. 5/12/96 del Comparto sanità - area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale quantifica la retribuzione di posizione per i dirigenti cui sia affidata la direzione di struttura tra importi minimi e massimi, disponendo che essa sia determinata in relazione ai criteri e parametri definiti dall'articolo 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 58 e 59. L'art. 58 prevede poi che il finanziamento della retribuzione di posizione per i dirigenti si provveda mediante l'utilizzo dei fondi che vengono separatamente disciplinati al comma 2 per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e al comma 4 per il ruolo sanitario. Da tali disposizioni si ricava che la pari valenza attribuita a fini retributivi alle posizioni dei dirigenti dall'art. 54 comma 5 opera nell'ambito della valutazione del "peso" delle singole posizioni, che deriva non solo dalla struttura organizzativa di appartenenza, ma altresì dalla natura delle funzioni espletate. La previsione non è in contrasto con l'articolo 26 comma 2 ultimo periodo del d.lg. n 165 del 2001 (che riprende l'art.26, commi 1, 2 - quinquies e 3 del d.lgs. n.29 del 1993, modificati prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, commal5 del d.lgs. n. 80 del 1998), che prevede al comma 2 ultimo inciso che "È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità' di struttura organizzativa, dei dirigenti di più' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario", ma che non impone l'equiparazione della retribuzione accessoria.