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In materia di responsabilità extracontrattuale, l'art. 5, punto 3, del Regolamento n. 44/2001, nel riconoscere la competenza dei giudici del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, trova fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra questi ultimi e una data controversia. Tale nesso deve ritenersi sussistente tra i giudici italiani e l'azione promossa da società di investimento nei confronti di banche e società finanziarie del Gruppo Parmalat a seguito del dissesto delle società del Gruppo, con conseguente attribuzione alla giurisdizione italiana della relativa controversia.