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Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, comma 2, Cost., non può applicarsi all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa integrare gli estremi del reato (fattispecie relativa all'azione promossa da un dipendente delle Poste avverso il licenziamento in tronco intimatogli a seguito del procedimento penale avviato a suo carico per i reati di associazione a delinquere e rapina aggravata continuata ai danni di alcuni uffici postali).