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Il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, comma 3, legge n. 223/1991, non spetta nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale, che costituisce l'atto richiesto per la collocazione in mobilità gratuita per le imprese in concordato preventivo, con conseguente esonero dal contributo previsto dall'art. 5, comma 4, l. 223/1991, sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. Ciò in quanto la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale, e non con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura stessa.