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Alla luce della legge n. 843/1978 e del suo articolo 19 ai titolari di più pensioni l'indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta, ma che tale principio opera nei confronti dei titolari di più pensioni a carico tutte dell'Ago o delle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dei lavoratori dipendenti; ove diversamente le pensioni siano a carico di gestioni diverse, l'indennità integrativa speciale sarà dovuta su tutti i trattamenti pensionistici. (fattispecie relativa all'azione intrapresa da una pensionata titolare di pensione derivante da attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'Inail e di pensione di reversibilità a carico dello stato, la quale contestava la decisione dell'Inail di attribuire l'indennità integrativa speciale unicamente sul trattamento di reversibilità).