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Il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro tra lavoratore extracomunitario e datore di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero munito di regolare visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, equivalendo alla cessazione del rapporto, deve comportare quanto meno il rilascio di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ai cui fini l’interessato dovrà allegare solamente l’iscrizione al centro per l’impiego, nonché la dimostrazione inerente la disponibilità di fonti lecite di sostentamento.