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Le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di lavoratori impiegati e distaccati da agenzie di lavoro interinale stabilite in un secondo Stato membro, ma operanti nel primo Stato tramite una succursale, sono tenute a trattenere alla fonte e a versare al primo Stato un acconto sull’imposta sul reddito dovuta da detti lavoratori, laddove il medesimo obbligo non è previsto per le società stabilite nel primo Stato che utilizzano i servizi di agenzie di lavoro interinale stabilite in tale medesimo Stato.