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Ai fini del licenziamento, la valutazione della condotta del lavoratore in contrasto con i suoi obblighi, deve tenere conto anche del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, essa può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi. Questa in sintesi la valutazione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 12806 del 6 Giugno 2014.