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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circ. 23 giugno 2014, n. 3670/C, ha fornito informazioni sull’iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte. Con proprie lettere-circolari del 9/05/2014 (prot. n. 77684) e del 23/05/2014 (prot. n. 99508) questa Amministrazione ha evidenziato che, alla luce del vigente quadro normativo, gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 16, c. 6 e ss. del DL 185/2008 (obbligo per le società di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese) e dall'art. 5, c. 1 e ss. del DL 179/2012 (obbligo per le imprese individuali di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese) comportano necessariamente l'iscrizione di un indirizzo di PEC univocamente ed esclusivamente riferibile all'impresa stessa (societaria o individuale). La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale, con propria nota dell'11/06/2014 (prot. n. 6097, all. 1) si riallaccia all'argomento in questione per ribadire «l’assoluta necessità di assicurare che l'indirizzo PEC dichiarato dalle imprese (siano esse societarie o individuali) e dai Professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi».