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Grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore (cassata con rinvio la sentenza dei giudici del merito che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una cassiera che aveva permesso ad una cliente di uscire dal negozio con la propria spesa, senza averla pagata; a detta della Corte i giudici del merito non avevano adeguatamente motivato la loro decisione che aveva ritenuto non provato il dolo e l'intenzionalità della condotta, operando un salto logico nell'affermare che si era trattato di un 'mero errore materiale', senza però considerare l'ipotesi della colpa cosciente).