Sentenza Cassazione civile dell'11.06.2014 n. 13112

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Data: 19/06/2014
Tipologia: Normativa


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In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio.



SKU FT-23039 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi