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La Corte cost. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - e cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non può superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice di pace di Mercato San Severino, dal Tribunale ordinario di Padova - sezione distaccata di Este, e dal Giudice di pace di Pisa, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.