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Per "ramo d'azienda", ai sensi dell’art. 2112 c.c. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente . orte di C. Questo il principio su cui si basa la sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 11832 del 27 Maggio 2014.