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La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte che abbia introdotto la tassazione ordinaria - comportante l'applicazione della aliquota massima inerente ai redditi dell'anno di percezione - fino al compimento dell'intero periodo d'imposta successivo a quello di competenza. La nuova disciplina sarebbe discriminatoria nei confronti di una limitata categoria di soggetti passivi, quella dei giudici tributari, sottoponendoli ad un regime di tassazione contrario agli artt. 3 e 53 Cost.