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E’ legittimo il decreto con cui il Questore di Avellino aveva disposto il trattenimento di una cittadina ucraina, in un centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto non era possibile applicare altre misure meno coercitive e sussisteva un concreto rischio di fuga» per una serie di ragioni, tra le quali la mancanza di un documento valido per l’espatrio, il disinteresse manifestato a fare rientro nel paese d’origine, la mancanza di mezzi finanziari provenienti da fonti lecite, di un alloggio stabile ove essere rintracciata senza difficoltà, di un lavoro regolare, oltre che dalla ritenuta pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico.