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L’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la nota regola che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione civile sezione lavoro, nella sentenza n. 9872 del 7 Maggio 2014