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L’art. 2126 c.c. enuclea la regola di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo. La guarentigia copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità. Detto principio trova applicazione anche per i periodi in cui il rapporto di impiego si è svolto in virtù di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, cui poi ha fatto seguito il rigetto del ricorso. La situazione è del tutto speculare al caso della nullità del titolo costitutivo, cui va equiparata la sua inesistenza quando la costituzione o ripristino del rapporto di lavoro avviene in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.