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Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione 19 marzo 2014, n. 45577, ha dato risposta al quesito sul D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Articolo 71, comma 6, lettera c). La risoluzione precisa che il requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Valutazione titolo di studio - "Diploma di Istituto Tecnico Commerciale" (Ragioneria). Si fa riferimento alla mail con la quale si chiede se il titolo di studio "Diploma di Istituto Tecnico Commerciale" possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande conseguito nell’anno 1994. Si precisa in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.