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Avverso l'ordinanza di accoglimento o rigetto dell'impugnazione del licenziamento, introdotta dall'art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - c.d. 'Riforma Fornero'), è previsto non l'appello, bensì l'opposizione davanti allo stesso giudice, come previsto dall'art. 1, comma 51, della stessa legge. Soltanto contro la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammessa l'impugnazione, a mezzo di reclamo.