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Qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse: essendo il primo assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c.).