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In tema di reiterazione dei contratti a termine, un'eventuale modifica della disciplina della proroga è necessario che venga espressamente e specificatamente prevista dalla norma in quanto, differentemente, non possono che valere le regole generali in base alle quali il nuovo contratto a termine presuppone la comune volontà di entrambe le parti così come previsto per la prima proroga che la norma subordina alla stipula tra le parti di un contratto a termine. Un'automatica proroga del contratto a termine, o comunque l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro alla conclusione di tanti contratti a termine in corrispondenza delle rinunce all'accredito dei contributi da parte del lavoratore, dev'essere dunque oggetto di previsione esplicita, non essendo altrimenti ipotizzabile che si rimetta integralmente al lavoratore la conclusione e la stessa durata dei contratti a termine successivi al primo a prescindere dalla volontà del datore di lavoro o addirittura contro la sua volontà.