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L'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233 in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione" non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non essendo detta prestazione per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile - assimilabile ad un trattamento pensionistico.